Cambio di nome e/o di cognome

Qualsiasi cittadino italiano che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.

Relativamente alla possibilità di cambiare il cognome e nome, sono previsti:

1. il cambiamento o l'aggiunta del cognome concessa con Decreto del Ministro dell'Interno;

2. il cambiamento del nome e/o del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale, autorizzato con decreto del Prefetto.

In entrambi i casi l'effetto del cambiamento è subordinato all'annotazione del Decreto sull'atto di nascita del richiedente, sull'atto di matrimonio e sugli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.

Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni; motivazioni che debbono essere valide e fondate, trattandosi di un dato, il nome od il cognome, attinente all’identità della persona, dunque rientrante tra i diritti della personalità.

L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani. La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica, o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Una volta eseguita l’istruttoria di rito, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.

Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.

Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.

Il provvedimento definitivo, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell’interessato, nel registro di stato civile.

Il cambio del nome

La possibilità di cambiare il proprio nome è data a chi vuole cambiarlo perché quello attribuito alla nascita è ridicolo o vergognoso, o perché al proprio vuole aggiungere un altro nome.

Si deve ricorrere a tale istituto giuridico anche nel caso in cui l’interessato, straniero divenuto italiano, voglia eliminare il patronimico, elemento considerato parte del nome, ma sconosciuto nell’ordinamento giuridico italiano.

Può chiedere il cambio di nome chi è nato all’estero prima dell’anno 1966 e ha avuto un nome nella lingua del paese straniero di nascita, ma, nella trascrizione nei registri di stato civile italiani, il nome è stato tradotto in lingua italiana. Questo perché solo nel 1966 (con legge 935 del 30.10.1966) è stato eliminato il divieto di imposizione di nomi stranieri.

Si deve ricorrere a questo stesso strumento normativo quando non è possibile applicare l’articolo 36 del d.P.R. 396/2000, e cioè:

· per chi ha avuto un nome composto da più elementi ed è nato dopo il 30 marzo 2001 (data di entrata in vigore del d.P.R. 396/2000);

· per chi ha già richiesto l’annotazione prevista dall’articolo 36 e vuole tornare indietro al nome originale;

· per chi ha il nome formato da due elementi e vuole unificarli (da Maria Rita a Mariarita);

· per chi ha il nome composto da due elementi, uno dei quali sia una abbreviazione (da G.Battista a Giovan Battista).

Ugualmente si deve procedere al cambio di nome quando è stata rifiutata la richiesta di rettifica dal tribunale, proposta ai sensi dell’articolo 95 del Dpr 396/2000.

Casi particolari

Il cambio per i minori

Se il cambio del nome riguarda un minore, la domanda deve essere sottoscritta, in generale, da entrambi i genitori, oppure da uno solo dei genitori accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’altro.

In caso di particolare difficoltà, e valutata l’urgenza e l’interesse del minore, può sottoscrivere l’istanza anche uno solo dei genitori; in questo caso la Prefettura deve far notificare il decreto autorizzatorio alle pubblicazioni anche all’altro genitore, come previsto dal comma 1 bis dell’articolo 90 del d.P.R. n. 396, come modificato ed integrato dall’articolo 3 del d.P.R. n. 54/2012.

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