E´ il corrispettivo in denaro dovuto al Comune per l´occupazione di spazi ed aree pubbliche.
E´ obbligato al pagamento del canone, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all´uso pubblico, il titolare dell´atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, l´occupante di fatto, anche abusivo.
In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.
Le occupazioni possono essere permanenti e temporanee:
· Permanenti: sono le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore ad un anno, che comportano o meno la esistenza di manufatti od impianti;
· Temporanee: sono quelle di durata inferiore all´anno.
In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.
Le occupazioni possono essere permanenti e temporanee:
· Permanenti: sono le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore ad un anno, che comportano o meno la esistenza di manufatti od impianti;
· Temporanee: sono quelle di durata inferiore all´anno.