Attività:
- Contratti di Concessione Cimiteriali e relativo rinnovo
La sepoltura privata è una concessione amministrativa in forza di essa il Comune concede ad un singolo privato, per un periodo determinato, opere sepolcrali costruite dal Comune stesso all'interno del cimitero.
La sepoltura privata è una concessione amministrativa; in forza di essa il Comune concede ad un singolo privato, per un periodo determinato, opere sepolcrali costruite dal Comune stesso all'interno del cimitero, di cui l'Ente mantiene il diritto alla nuda proprietà.
Il subentro nel diritto di sepolcro una volta morto il concessionario, trattandosi di diritto personale e non patrimoniale, si trasmette esclusivamente al coniuge/unito civilmente o per discendenza e/o ascendenza in linea retta, o per linea collaterale fino al 3° grado di parentela, ovvero nel seguente ordine:
· coniuge o unito civilmente al momento del decesso;
· figli e genitori del concessionario;
· nipoti (figli dei figli) e nonni del concessionario nipoti in linea retta del concessionario fino al 6° grado;
· fratelli e/o sorelle (collaterali di 2° grado);
· nipote (figlio/a di fratelli o sorelle), zio e zia (fratelli e/o sorelle dei genitori) (collaterali di 3° grado)
In mancanza dei soggetti prima descritti la famiglia si intende estinta e la concessione decaduta.
Con la successione, chi subentra al concessionario deceduto assume a sua volta la qualità di concessionario anche ai fini degli oneri derivanti in termini di manutenzione.
Al concessionario deceduto può subentrare un erede testamentario, che acquisisce la responsabilità per la conservazione in buono stato manutentivo della sepoltura, e che acquisisce il diritto di sepolcro, ovvero alla sepoltura nella concessione, propria e dei suoi famigliari, solo una volta che siano estinti tutti i famigliari o gli aventi diritto del concessionario originario (Sentenza della Corte di Cassazione n. 12957/2000).
La concessione di sepoltura può essere data solo in presenza di almeno un cadavere non precedentemente tumulato o inumato, o nel caso di cellette, in presenza di resti ossei o ceneri.
Non verrà in alcun caso concesso il diritto d'uso di loculo o tomba per la tumulazione di urne cinerarie, cassette con resti ossei o feretri di qualsiasi dimensioni con resti mortali, cadaveri già precedentemente inumati o tumulati
Salvo quanto previsto dal Regolamento nazionale per le tombe perpetue, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, i posti disponibili ed altri diritti acquisiti, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
I costi delle concessioni cimiteriali sono definite da apposito tariffario stabilito dalla Giunta Comunale. Il corrispettivo della tomba e delle operazioni cimiteriali dovrà essere versato: in una unica soluzione, unitamente alle spese di stipula del contratto e delle eventuali operazioni cimiteriali.
Il contratto di concessione cimiteriale viene stipulato solo a seguito del pagamento della tariffa, tramite apposito bollettino di pagamento.
Una volta stipulato il contratto questi dovrà essere firmato dal richiedente e dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, e solo una volta conclusi tutti gli adempimenti ne verrà consegnata una copia in originale al richiedente.
Rinnovo Concessioni Cimiteriali
E’ possibile rinnovare le concessioni scadute di colombari, trentennali, ossari e cinerari siti nei cimiteri locali.
Il famigliare si può rivolgere direttamente all'Ufficio Cimiteri con il contratto di concessioni scaduto; l’Ufficio Cimiteri provvede comunque d’ufficio alla verifica delle concessioni in essere e, in caso di concessione scaduta, provvede a contattare il concessionario all’indirizzo riportato sulla concessione.
In mancanza del contratto di concessione, è necessario conoscere almeno nome, cognome e data di morte del defunto.
L’Ufficio procederà a stipulare un nuovo contratto e a quantificare i costi in base agli anni di rinnovo e al tipo di tomba.
È obbligatoria la manutenzione della lapide o del monumento.
Contratto di concessione scaduto, ove disponibile: in alternativa i dati del defunto (nome, cognome, data di morte, cimitero e numero tomba)
Le tariffe variano in base al tipo tomba e sono consultabili in calce alla pagina.
Il contratto viene stipulato dopo l’accredito sul Conto Corrente intestato alla Tesoreria del Comune del pagamento della somma dovuta; il contratto viene perfezionato entro un mese.
- Programmazione Inumazioni, Tumulazioni, Esumazioni ed Estumulazioni
1. L'estumulazione: consiste nelle operazioni di apertura del loculo e riporto all'esterno del feretro. Si esegue normalmente a scadenza delle concessioni.
2. L'esumazione: è l'operazione di scavo e riporto alla luce dei resti mortali delle salme sepolte in campo.
3. La traslazione: è l'operazione di spostamento della salma da un loculo all'altro o in altro cimitero, su richiesta dei familiari o per ragioni di pubblico interesse.
Per quanto riguarda l’estumulazione e l’esumazione: al termine del periodo di concessione, o quando previsto dai Regolamenti, le salme vengono estratte dalle rispettive sepolture per verificarne lo stato di decomposizione, ed essere destinate alle successive fasi di conservazione.
Innanzitutto è necessario fornire la definizione di resti mortali.
Per resto mortale si intende il cadavere dopo che decorso il periodo ordinario di inumazione (10 anni), o di tumulazione (20 anni), e a loro volta i resti mortali si suddividono in:
• resto mortale osseo o decomposto si intende il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere
• resto mortale indecomposto l'esito dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla scheletrizzazione incompleta di un cadavere
L’esumazione è l’operazione cimiteriale, che riguarda il recupero dei resti del defunto interrati e l’estumulazione è l’operazione cimiteriale che raccoglie le salme deposte nei loculi o nelle tombe di famiglia.
La differenza tra i termini, quindi, riguarda solamente la locazione del defunto: si parla di esumazione quando è sepolto nel terreno ed estumulazione quando i resti sono deposti in loculi.
Queste operazioni cimiteriali sono svolte, normalmente, alla scadenza della concessione, o sulla base delle necessità di capienza e rotazione dei cimiteri, e comunque non prima di dieci anni dalla sepoltura o venti dalla tumulazione.
Entrambe le pratiche vengono generalmente eseguite su richiesta del familiare del defunto e a proprie spese, a meno che non sia stato aperto un fascicolo giudiziario.
La destinazione dei resti mortali rinvenuti a seguito delle operazioni di esumazione o estumulazione, è la seguente:
• Nel caso di resti ossei: tumulazione in sepolture già nelle disponibilità dei famigliari, in cellette ossario da acquistare o già in possesso dei famigliari o nell’ossario comune
• Nel caso di resti non completamente decomposti: inumazione per anni 5 nel campo delle salme indecomposte
In tutti i casi è possibile richiedere la cremazione dei resti mortali.
Individuazione dei famigliari
Al fine di individuare i concessionari e/o i famigliari, per informarli della necessità di effettuare l'operazione cimiteriale e di disporre per la collocazione dei resti o di dichiarare il loro disinteresse, verranno effettuate delle ricerche sui registri comunali dei famigliari entro il 2° grado diretto o collaterale, e qualora non si riuscisse ad individuarli, o qualora si dimostrassero disinteressati alle operazioni cimiteriali programmate, queste si svolgeranno come previsto e i resti verranno collocati come disposto dalle leggi in materia e dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Si precisa che le norme nazionali o il Regolamento comunale, non prevedono alcun obbligo specifico di comunicazione ad personam, poichè alla scadenza della concessione, sia che si tratti di tumulazione o di inumazione, l'Amministrazione, rientrando nella disponibilità del bene, ha la facoltà di effettuare l'estumulazione o l'esumazione, ed è il concessionario e/o il famigliare del cadavere o resto sepolto che ha l'onere di informarsi sulla possibilità di un rinnovo (comunque non possibili per le inumazioni), ovvero sui tempi dell'operazione cimiteriale.
Nel caso in cui vi sia dichiarato disinteresse da parte dei famigliari alla destinazione dei resti mortali o ceneri derivanti dalle operazioni di estumulazione o esumazione, o questi siano inesistenti o irreperibili, i resti indecomposti verranno inumati per 5 anni o cremati, i resti decomposti verranno collocati nell'ossario comune e le ceneri collocate nel cinerario comune.
La dichiarazione di disinteresse comporta comunque il pagamento dei costi di esumazione o estumulazione da parte dei famigliari, mentre i costi per la destinazione dei resti sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
Per la compilazione della pratica online cliccare qui
- Istruzioni pratiche trasporti funebri
- Istruzione pratiche per Cremazioni
- Rapporti con Ufficio Tecnico per gestione cimiteri
- Informazioni al cittadino sulla scadenza dei contratti di concessione cimiteriale ed sul loro eventuale rinnovo
- Informazioni al cittadino, titolare di concessione, per esumazioni da concordare
SEDE
Piazza del Popolo n. 22
Ingresso da Piazza Cabrini Madre
ORARI DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO
Lunedì: dalle 9.30 alle 13.00
Martedì: dalle 9.30 alle 12.30
Mercoledì: dalle 9.30 alle 12.30
Giovedì: dalle 9.30 alle 12.00 - dalle 14.30 alle 16.00
Venerdì: dalle 9.30 alle 13.00
Sabato: dalle 9.30 alle 11.30
CONTATTI
Tel. : 0377/92331 digitare int. 1 - Rinnovo concessioni cimiteriali scadute, altro.
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